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Sui TSO e come difendersi

Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO)

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) è l’erede della coazione e della violenza che ha sempre contraddistinto la (incon)scienza psichiatrica dal suo sorgere.

tsoThomas Szasz lo definisce un crimine contro l’umanità. Di fatto la psichiatria ha sempre fondato la sua azione sull’uso della forza per piegare la resistenza di coloro che non si piegavano (e non si piegano) alle sue diagnosi e ai suoi (mal)trattamenti.

La legislazione italiana, che viene considerata come la più avanzata del mondo nel campo della difesa dei diritti degli utenti dei servizi psichiatrici, ha mantenuto, nello smantellare le strutture manicomiali, l’istituto e la logica che ne rappresentavano le fondamenta: il trattamento coatto.

Non tutti sanno che la pluridecorata “legge 180” in realtà si occupa di regolare le situazioni in cui e le procedure con cui gli psichiatri possono obbligarci a sottostare alle loro “diagnosi” e “terapie”. Aldifuori di queste situazioni, previste dalla legge, ogni azione contro la nostra volontà rappresenta una violazione dei nostri diritti e un comportamento rilevante dal punto di vista penale.

In questi ultimi anni sono nati in varie parti d’Italia gruppi di azione di tutela e di difesa dagli abusi psichiatrici (generalmente sedi di Telefono Viola) che cercano di fornire informazioni legali precise a coloro che sono minacciati dai servizi psichiatrici.

Scopo di questa sezione è fornire agli interessati informazioni e strumenti pratici di autotutela dai trattamenti psichiatrici coatti a partire dall’esperienza maturata dal movimento antipsichiatrico italiano.

Ulteriori contatti e approfondimenti possono essere richiesti contattando il nostro sportello di consulenza online.


TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO – Scheda informativa

COS’ E’ ricovero psichiatrico coatto (contro la nostra volontà)
CHI LO DISPONE il Sindaco del comune di residenza o presso cui ci si trova
CHI LO PROPONE un medico (non importa se psichiatra o meno, appartenente alla struttura pubblica o privato)
CHI LO CONVALIDA un medico operante nella struttura sanitaria pubblica (spesso l’Ufficiale Sanitario)
QUANDO PUO’ ESSERE FATTO quando i due medici di cui sopra dichiarano:

  • che la persona è affetta da alterazioni psichiche tali da doversi attivare urgenti interventi terapeutici;
  • che la stessa rifiuta tali interventi;
  • che non esistano alternative extraospedaliere al ricovero.
CHI VIGILA Il Giudice Tutelare competente nel territorio del Comune che ha disposto il TSO (generalmente operante presso le preture). A lui il Sindaco deve inviare, entro 48 ore dalla firma, il provvedimento corredato dalle certificazioni mediche. Il Giudice Tutelare assunte le informazioni del caso può convalidare o non convalidare il ricovero
DOVE PUO ESSERE EFFETTUATO IL RICOVERO solo presso i reparti psichiatrici istituiti presso gli ospedali civili
QUANTO DURA 7 (sette) giorni; rinnovabili con provvedimento del Sindaco su proposta del Primario del reparti psichiatrico
CHI VIGILA SUL RINNOVO DEL TSO il Giudice Tutelare. A lui Sindaco manda il provvedimento di proroga del TSO per la convalida
CHE DIRITTI ABBIAMO
  1. abbiamo diritto alla notifica del provvedimento di TSO. In assenza di questa notifica nessuno può obbligarci a seguirlo o ad assumere terapie (esclusi i casi di comportamenti penalmente rilevanti e i casi in cui si ravvisano gli estremi dello stato di necessità);
  2. abbiamo diritto di presentare ricorso avverso al TSO al Sindaco che lo ha disposto. Questo ricorso può essere proposto anche da chi ne ha interesse (familiari, amici, associazioni…). Per ridurre i tempi conviene inviarne copia al Giudice Tutelare, specie se il ricorso parte entro le prime 48 ore dal ricovero (quando presumibilmente lo stesso non ha ancora convalidato il provvedimento);
  3. abbiamo diritto di avanzare richiesta di revoca al Tribunale, chiedendo la sospensione immediata del TSO e delegando, se vogliamo, una persona di nostra fiducia a rappresentarci al processo;
  4. abbiamo diritto di scegliere, ove possibile, il reparto presso cui essere ricoverati;
  5. abbiamo diritto di conoscere le terapie che ci vengono somministrate e di poter scegliere fra una serie di alternative;
  6. abbiamo diritto di comunicare con chi riteniamo opportuno;
  7. abbiamo diritto di essere rispettati nella nostra dignità psichica e fisica. Anche se sottoposti a TSO nessuna contenzione fisica può esserci applicata, se non in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario alla somministrazione della terapia. Gli atti di contenzione di natura punitiva sono reati penalmente perseguibili;
  8. abbiamo diritto di dettare nella nostra cartella clinica ogni informazione riguardante il nostro stato di salute e i trattamenti che riceviamo;
  9. abbiamo diritto di conoscere i nomi e la qualifica degli operatori del reparto (essi devono indossare cartellini di riconoscimento)

Cos’è il Trattamento Sanitario Obbligatoriotso1

Il T.S.O. (Trattamento Sanitario Obbligatorio) è un provvedimento emanato dal Sindaco che dispone che una persona sia sottoposta a cure psichiatriche contro la sua volontà, normalmente attraverso il ricovero presso i reparti di psichiatria degli ospedali generali (SPDC – Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura).

In alcune zone del nostro paese è uso consolidato attuare il TSO, oltre che nei reparti psichiatrici, anche presso il domicilio della persona. Ma in linea generale e nella stragrande maggioranza dei casi, il provvedimento di TSO si risolve nell’accompagnamento coatto, tramite i vigili urbani, presso i reparti psichiatrici.

La legge regola due istituti di coercizione: l’A.S.O. (accertamento sanitario obbligatorio) e il T.S.O. (trattamento sanitario obbligatorio).

Il Sindaco può emanare l’ordinanza di TSO nei confronti di un libero cittadino solo in presenza di due certificazioni mediche che attestino che: 1. la persona si trova in una situazione di alterazione tale da necessitare urgenti interventi terapeutici; 2. gli interventi proposti vengono rifiutati; 3. non è possibile adottare tempestive misure extraospedaliere.

Le tre condizioni di cui sopra devono essere presenti contemporaneamente e devono essere certificate da un primo medico (che può essere il medico di famiglia, ma anche un qualsiasi esercente la professione medica) e convalidate da un secondo medico che deve appartenere alla struttura pubblica. La legge non prevede che i due medici debbano essere psichiatri.

Le certificazioni oltre a contenere l’attestazione delle condizioni che giustificano la proposta di TSO, devono essere motivate nella situazione concreta. In altre parole non dovrebbero essere ammesse certificazioni che si limitano alla mera enunciazione delle tre condizioni, né tantomeno prestampati. Così come non dovrebbero essere prese in considerazione certificazioni che si limitano alla sola indicazione della diagnosi. In realtà l’uso di prestampati è una prassi comune accettata dai sindaci e dai giudici tutelari che dovrebbero vigilare sul rispetto delle procedure e delle garanzie previste dalla legge. (Nella sezione sentenze trovate alcune decisioni della magistratura che ratificano l’obbligo di motivare i TSO in maniera sostanziale e non meramente formale).

Ricevute le certificazioni mediche, il sindaco ha 48 ore per disporre, tramite un’ordinanza, il trattamento sanitario obbligatorio facendo accompagnare la persona dai vigili urbani presso un reparto psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC). In genere il reparto è scelto secondo la disponibilità dei posti, ma in teoria la legge fornisce il diritto alla persona di scegliere il reparto dove essere ricoverati. Va sottolineato comunque che il TSO può essere realizzato solo in questi reparti. Qualsiasi altro ricovero in una qualsiasi altra struttura psichiatrica o sociale, indipendentemente dalle modalità con cui avviene, è da considerarsi sempre ricovero volontario. Nessuno può essere trattenuto contro la sua volontà presso nessuna di queste strutture e, in SPDC, ciò è possibile solo in presenza di un provvedimento di TSO.

Un capitolo importante in questa fase, non ancora approfondito e affrontato dal movimento antipsichiatrico, è quello della notifica del TSO a chi vi è sottoposto. In altre parole, come fa un cittadino a difendersi legalmente rispetto ad un atto di cui non è a conoscenza? E ancora, come si fa a sapere quando si è obbligati alle cure e quando invece abbiamo ogni diritto legale di rifiutarle? In genere le persone si orientano a naso nelle situazioni. Se si è fuori, è la presenza dei vigili urbani che ci fa supporre di essere in TSO; se si è già ricoverati, volontari o meno, ci si fa capire subito che non abbiamo alcun diritto e dobbiamo sottostare alle cure senza avere possibilità di andarcene o di rifiutarle.

La notifica del provvedimento va richiesta nel momento in cui qualcuno ci impone di seguirlo, di assumere una terapia, di entrare in un reparto. In assenza di tale provvedimento, infatti, ogni azione di coazione nei nostri confronti può essere denunciata come reato penale. Restano fuori le situazioni in cui può essere invocato l’art. 56 del codice penale sullo stato di necessità (“non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o d altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo). Negli altri casi possono ravvisarsi gli estremi di violenza privata, sequestro di persona…

Pur se la legge non dispone esplicitamente l’obbligo di tale notifica, lo stesso è connaturato alla natura stessa del provvedimento. Il TSO infatti è un provvedimento di limitazione della libertà personale (necessita infatti, come vedremo, della convalida dell’autorità giudiziaria) e ha la forma giuridica dell’ordinanza sindacale che, come sappiamo, acquista efficacia in ragione della notifica ai soggetti interessati (si pensi alle ordinanze di sgombero….). Ciononostante non ci risulta che tale obbligo venga soddisfatto da nessuno dei Sindaci italiani che emanano provvedimenti di TSO. Da qui la campagna del Comitato d’Iniziativa Antipsichiatrica che rivendica, fra gli altri, il diritto alla notifica del TSO a chi vi è sottoposto.

Una volta che il sindaco ha emanato il provvedimento di TSO, e esso ci è stato notificato, possiamo essere condotti presso uno dei reparti di psichiatria (SPDC – servizio psichiatrico diagnosi e cura) funzionanti presso gli ospedali generali. In nessun caso possiamo essere condotti contro la nostra volontà in altre strutture psichiatriche sia pubbliche che private (reparti universitari, comunità alloggio, Comunità etc.).

Il Sindaco ha l’obbligo di inviare il provvedimento di TSO al Giudice Tutelare (entro le 48 ore successive al ricovero) per la necessaria convalida. Il Giudice Tutelare, assunte le informazioni del caso, convalida il provvedimento entro le 48 ore successive. La mancata convalida da parte del Giudice Tutelare del provvedimento fa decadere automaticamente il TSO.

L’esperienza maturata negli anni ci dice che il Giudice Tutelare raramente esercita la sua funzione di controllo sui TSO. In genere si limita ad un controllo “formale”, verificando se la documentazione è completa e se sono stati rispettati i tempi di notifica del provvedimento etc. In realtà detto controllo potrebbe avere effetti più incisivi se i Giudici Tutelari esercitassero concretamente i loro poteri di convalida (vedi a proposito la sentenza del pretore di torino).

Una volta ricoverati in TSO presso il servizio psichiatrico i nostri diritti (primo fra tutti quello alla libertà di movimento e di scelta) vengono limitati e siamo obbligati a subire gli interventi degli operatori del reparto.Anche in questa situazione di coazione manteniamo una serie di diritti inalienabili.

  1. Possiamo fare ricorso al Sindaco contro il TSO. Questa possibilità, oltre che all’interessato, è allargata a “chiunque vi abbia interesse” (quindi anche amici, familiari, associazioni…). Il Sindaco deve rispondere entro 10 giorni. Fatto paradossale se si pensa che il TSO dura di norma 7 (sette) giorni, eventualmente prorogabili di 7 giorni in 7 giorni. Se presentiamo ricorso entro le 48 ore successive al ricovero, è conveniente mandarne copia al Giudice Tutelare per attivarne l’azione di controllo. In caso di risposta negativa, il ricoverato può presentare richiesta di revoca direttamente al Tribunale, chiedendo al contempo la sospensione immediata del TSO e delegando una persona di sua fiducia per rappresentarlo in giudizio davanti al Tribunale.
  2. Seppure non possiamo rifiutare le cure, abbiamo senzaltro diritto di essere informati sulle terapie che ci sono somministrate e di poter scegliere su un ventaglio di proposte diverse. In ogni caso, è conveniente, ove le terapie somministrateci ci risultino particolarmente invasive, presentare al responsabile del reparto una dichiarazione di diffida ai sanitari rispetto alla somministrazione di terapie che si ritengano lesive, chiedendo che venga inserita nella nostra cartella clinica.
  3. Anche se ci viene fatto credere il contrario, il TSO non giustifica la contenzione o la violenza fisica ai danni di chi vi è sottoposto. L’uso della forza deve essere sempre legato alle esigenze terapeutiche e non travalicare il rispetto della dignità e dell’integrità fisica della persona. Non è quindi legalmente ammissibile l’uso punitivo della contenzione, le violenze fisiche e verbali degli infermieri, l’essere legati per un periodo superiore a quello necessario alla somministrazione di una terapia… Queste situazioni vanno e possono essere denunciate alla magistratura.
  4. Abbiamo diritto di comunicare con chi riteniamo opportuno. In questo senso non è ammissibile una selezione da parte del personale dei soggetti autorizzati a entrare in contatto con noi. Ciò è molto importante perché gli operatori tendono a limitare l’accesso a coloro che possono darci una mano a praticare i nostri diritti. In questo senso è importante per coloro che sono a rischio di TSO rivolgersi alla sede di telefono viola più vicina e sottoscrivere la Procura contro i trattamenti psichiatrici coatti e l’elettroshock. La procura è un atto con il quale affermiamo le nostre volontà rispetto alle cure psichiatriche e diamo mandato ai soci del Telefono Viola di farle valere.

tso2Il TSO, come abbiamo detto, ha la durata di 7 giorni. Alla scadenza il responsabile del reparto deve comunicare al Sindaco se ritiene necessario prorogare il trattamento obbligatorio. In caso contrario la persona viene dimessa, oppure il suo ricovero viene trasformato in ‘volontario’.

La proroga del TSO avviene attraverso tutti i passaggi di cui abbiamo già parlato (ordinanza del sindaco, convalida del giudice tutelare). Anche nel caso di proroga, va richiesta la notifica per evitare di rimanere rinchiusi in reparto pur risultando formalmente volontari.

Aldilà di quello che ci lasciano a volte credere, nessuno ‘firma’ per la nostra scarcerazione, né è necessario che qualcuno ci accompagni o si prenda la ‘responsabilità’ per noi. Chi viene ricoverato (o si ricovera) in psichiatria non è una persona incapace e interdetta, per cui mantiene tutti i diritti e doveri di qualsiasi altro utente della struttura sanitaria. Una volta venuto meno il TSO, per scadenza dei termini, revoca o altro, possiamo chiedere di essere dimessi in ogni momento e tale richiesta non può essere disattesa senza integrare gli estremi di reato del sequestro di persona.

fonte: http://www.ecn.org/antipsichiatria