Diffondiamo da contromaelstrom
Con una circolare il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria impone nuove regole alle persone detenute in regime di 41 bis.
In realtà il regime 41 bis non è altro che un aggiornamento del regime che qualche anno prima era definito “Art. 90”, ossia l’azzeramento dei diritti per la persona detenuta e delle possibilità di relazioni interne al carcere e con l’esterno.
Quando il regime 41 bis venne introdotto venticinque anni fa, raccogliendo la forte tensione prodotta dalla strage di Capaci del 23 maggio 1992 (furono uccisi Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta), i responsabili della giustizia dissero che questo regime, chiamato “carcere duro”, era riservato ai boss mafiosi per impedire loro la possibilità di continuare a intessere relazioni di comando con gli accoliti all’esterno, a quel tempo il 41 bis era a tempo limitato, tre mesi rinnovabile. Dopo è diventato permanente.
La realtà ha dimostrato che non solo i boss mafiosi vi sono stati costretti, ma altre persone detenute per motivi ben diversi. Attualmente 740. La realtà ha dimostrato altresì che il “carcere duro” più che altro ha avuto lo scopo di indurre le persone sottoposte a quel regime alla delazione, ossia a fare i nomi di altre persone da mandare in galera.
Il ministro Andrea Orlando ha affermato che il provvedimento è stato prodotto dall’interlocuzione con la procura Antimafia, col Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e col Garante per i detenuti e vorrebbe dare omogeneità all’applicazione del 41 bis, evitandone ogni forma di arbitrio e di misure impropriamente afflittive. La realtà ci insegna che in una istituzione chiusa verso l’esterno, isolata e opaca come il carcere, l’applicazione delle leggi e delle regole e la loro validità non può essere rigorosa né omogenea, ma viene reinterpretata secondo una logica di contrattazione continua. Ogni regola si adegua ai rapporti di forza in quel momento esistenti in quella situazione interna e nell’ambiente in cui è inserita. Questo è riconosciuto dalla gran parte degli studi esistenti sul carcere.
Si è voluto con questa circolare dare una parvenza di omogeneità per tamponare le molte critiche provenienti dagli organismi internazionali, come la Corte europea dei diritti e anche l’Onu, all’uso che in Italia si fa di misure eccessivamente gravose e intollerabili per la condizione umana reclusa.
La circolare del Dap ha scritto dieci norme per la quotidianità dei detenuti in 41 bis. Sono 52 pagine che riguardano la vita di chi è sottoposto al “carcere duro” e vanno dal primo ingresso «Il detenuto/internato all’atto del primo ingresso deve essere sottoposto a perquisizione personale e subito dopo ad una prima visita medica generale. Dopo l’espletamento delle formalità di cui sopra e, comunque, entro le 24 ore successive, il detenuto/internato effettua il colloquio di primo ingresso», alla limitazione degli incontri «tra i vertici delle medesime famiglie, di gruppi alleati e di gruppi o clan contrapposti».
Poi si regolamentano i colloqui dei detenuti con i minori, per loro senza vetri, aumentando la riservatezza per i carcerati, la possibilità di mantenere le relazioni con le famiglie, non più di un colloquio al mese e con i vetri divisori, e il diritto ad avere libri e altro materiale per motivi di formazione, così l’obbligo, per i direttori del carcere, di rispondere alle richieste dei condannati entro un tempo stabilito.
C’è il divieto di ascoltare le stazioni radio che trasmettono in Fm, cioè tutte, poiché in Am non trasmette quasi più nessuno. I canali televisivi sono quelli canonici. Soltanto due ore d’aria al giorno in compagnia delle persone stabilite dalla direzione.
Le descrizione della dotazione in cella fa sorridere. Si potranno tenere forbicine con punte rotonde e taglia unghie senza limetta (chiunque può verificare, comprandone uno in merceria, che il taglia unghie è di acciaio mentre la limetta di alluminio. Come dire “di che cosa parlate?). È consentita la pinzetta in plastica e il rasoio in plastica, (ma la lametta del rasoio deve essere di acciaio ed è quella i detenuti usano per ferirsi). Non sono consentiti generi di toeletta in confezione spray e sono ammessi prodotti contenuti esclusivamente in recipienti di plastica.
Insomma, non cambia nulla nella vita invivibile delle persone detenute in regime 41 bis. Solo un po’ di pubblicità per presentare il prodotto all’opinione pubblica interna e internazionale.
Sul 41 bis vedi anche qui, qui e qui
L’intera circolare si può leggere qui