da Lo Stroligh
Daspo, sicurezza, decoro. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sul Decreto Legge del 20 febbraio 2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.
Daspo, sicurezza, decoro. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sul Decreto Legge del 20 febbraio 2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” (di cui consigliamo vivamente la lettura, lo trovate qua).
Innanzitutto due parole sull’entrata in vigore. Il Decreto Legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, quindi è formalmente attivo dal 21 febbraio 2017. Sarà successivamente presentato alle Camere per la conversione in legge.
Le nuove normative sono figlie da una parte del Ministro dell’Interno Minniti, dall’altra dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), che ha addirittura suggerito alcune modifiche, ancora più punitive, sul cosiddetto “daspo urbano” e sull’eventuale violazione. (si veda modifica all’art. 10 e motivazione: qui).
A chi ha provato a sollevare qualche domanda il Ministro Minniti ha risposto che non si tratta di un provvedimento di destra, semmai di sinistra progressista, la stessa a cui ideologicamente si rifà.
Non crediamo ci sia bisogno di dire molto a riguardo, sono più che sufficienti le parole del Ministro: “Chi dice che rinuncia alla libertà per la sicurezza è un cattivo maestro. Sicurezza è libertà. Non c’è nessun posto sicuro se non è garantita la libertà di frequentarlo. Non c’è nessuna libertà se non viene garantita la sicurezza del libero andare”.
La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l’ignoranza è forza.
Ora entriamo nello specifico. Innanzitutto viene data una definizione vaga e arbitraria della sicurezza urbana, considerata dal punto di vista del consumatore e dell’imprenditore. La sicurezza urbana sono le telecamere e le pene sicure per chi trasgredisce i provvedimenti – che saranno sempre più arbitrari – di chi ha potere sull’ordine e sulla disciplina. Vieni sfrattato da casa? Se ti becchiamo a bivaccare da qualche parte cerchiamo di sbatterti dentro, o quanto meno allontanarti da qui. Poco importa se poi verrai cacciato anche da altre parti, purché te ne vada dalla mia cittadella che deve essere pulita e ordinata per risultare appetibile a palazzinari e imprenditori. L’indirizzo ideologico del Decreto Legge è proprio quello della città vetrina. Un tentativo – l’ennesimo, ma tra i più decisi – di farsi belli, di spostare la polvere sotto il tappeto. Secondo il Ministro, e secondo l’ANCI, il problema nelle nostre città sono le occupazioni di immobili abbandonati, il degrado (inteso quasi unicamente come le scritte sui muri e la movida dei giovani nelle zone dei centri storici) e l’inefficacia di strumenti di allontanamento coatto o di prevenzione (vedi foglio di via, sorveglianza speciale).
Che dietro all’ideologia del decoro e della sicurezza urbana si nasconda una politica classista è agli occhi di tutti, proprio per questo vengono concessi maggiori poteri al Sindaco, sempre più sceriffo della città. Le condotte che verranno prese di mira sono quelle definite di marginalità sociale: anche chi solo staziona senza permesso in luoghi pubblici viene multato e allontanato mediante il cosiddetto Daspo Urbano. E’ lampante l’arbitrarietà e la direzione di questo provvedimento. Vengono chiamate Misure a tutela del decoro di particolari luoghi, e possono per esempio comprendere il divieto di accesso al centro storico di una determinata città. Le due città, una quella dei ricchi, del consumo, delle telecamere, del controllo, e l’altra, quella dei poveri, delle periferie degradate, degli sfratti, della miseria, appaiono sempre più chiaramente.
L’art. 10 definisce cosa comporti la violazione al Daspo Urbano:
comma 1: […] la sua violazione e’ soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell’articolo 9, comma 1, (da 100 a 300 euro nda) aumentata del doppio.
comma 2: Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, puo’ disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o piu’ delle aree di cui all’articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresi’, modalita’ applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilita’, salute e lavoro del destinatario dell’atto.
comma 3: La durata del divieto non puo’ comunque essere inferiore a sei mesi, ne’ superiore a due anni, qualora le condotte di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio.
comma 5: In sede di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui all’articolo 9, la concessione della sospensione condizionale della pena puo’ essere subordinata all’imposizione del divieto di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.
Qualora non fosse ancora chiaro chi siano i destinatari presupposti dal Ministro Minniti, è sufficiente andare avanti con la lettura.
L’articolo 11 è dedicato alle Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili – a riprova dell’indirizzo ideologico del Decreto Legge – e poi, sorvolando sui due articoli dedicati a somministratori di alcolici e sostanze stupefacenti, si passa al Numero Unico Europeo 112.
In sostanza si cerca di rendere più efficiente la macchina repressiva, sgravando le forze dell’ordine da compiti quotidiani, di bassa rilevanza ma di grande dispiego di energie e tempo. Il testo dice che le Regioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono bandire, nell’anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all’assunzione, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, di un contingente massimo di personale determinato in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione, sulla base di un rapporto pari ad un’unita’ di personale ogni trentamila residenti.
E poi il gran finale.
Con l’articolo 15 viene integrato il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 che regola la disciplina sulle misure di prevenzione personali.
Infatti agli articoli 1 e 6 ora recita così (le aggiunte sono in grassetto):
Art. 1. Soggetti destinatari
1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:
a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Art. 6. Tipologia delle misure e loro presupposti
1. Alle persone indicate nell’articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
2. Salvi i casi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province.
3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell’interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all’articolo 275-bis del codice di procedura penale.
Vengono praticamente resi più efficaci – per loro – e afflittivi due degli strumenti che negli ultimi anni sono stati usati a piene mani contro i conflitti sociali: foglio di via, di cui viene aggravata la violazione, e sorveglianza speciale, che viene normata ancora meglio rendendo più semplice tramutarla in arresti domiciliari o in carcere.
Infine, all’articolo 16, per chiudere il cerchio, l’art. 639 del codice penale “deturpamento e imbrattamento di cose altrui” ora si puo’ disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora cio’ non sia possibile, l’obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attivita’ non retribuita a favore della collettivita’ per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita’ indicate nella sentenza di condanna.
Si legifera quindi quella vox populi che spesso si sente, e talvolta si vede – il popolo spugnette – nelle città più o meno grandi.
E’ ancora da capire la portata di queste nuove norme, nel frattempo però sappiamo che a Milano e a Gallarate sono già stati disposti alcuni Daspo Urbano e a Saronno lo sceriffo Fagioli li ha minacciati dopo un’occupazione in pieno centro storico.