Sull’incostituzionalità del carcere a vita
SOMMARIO: 1. Il giudice che condanna all’ergastolo infligge una pena costituzionalmente legittima? – 2. Trama (costituzionale) e interpretazioni fuori copione. – 3. Ritornare a parlare di ergastolo. – 4. Ritornare davanti alla Corte costituzionale. – Allegato. Ipotesi di atto di promovimento alla Corte costituzionale: 1. Rilevanza processuale dellaquaestio. – 2. Impossibilità di un’interpretazione conforme a Costituzione. – 3. Riproponibilità della quaestio. – 4. Il mutato contesto costituzionale. – 5. Determinazione del petitum (dimensione statica e dimensione dinamica dell’ergastolo). – 6. Incostituzionale perché pena non rieducativa (in violazione dell’art. 27, comma 3, Cost.). – 7. Incostituzionale perché pena fissa e automatica (in violazione degli artt. 3, 25 comma 2, 27 commi 1 e 3, Cost.). – 8. Incostituzionale per disparità di trattamento tra ergastolani (in violazione dell’art. 3 Cost.). – 9. Incostituzionale perché contraria al senso di umanità (in violazione dell’art. 27, comma 3, Cost.). – 10. Incostituzionale come la pena di morte (violazione dell’art. 27, comma 4, Cost.). – 11. Incostituzionale per anacronismo legislativo. – 12. Dalla dimensione statica alla dimensione dinamica dell’ergastolo (profili d’inammissibilità processuale). – 13. Il postulato (non persuasivo) della giurisprudenza costituzionale. – 14. Incostituzionale perché giuridicamente resta una pena perpetua. – 15. Ancora sulla concreta perpetuità (alla luce del diritto vivente in tema di concessione della liberazione condizionale). – 16. Incostituzionale perché pena indeterminata (violazione degli artt. 3, 25 commi 2 e 3, Cost. e dell’art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 7 CEDU). – 17. Profilo sostitutivo della dichiarazione d’incostituzionalità e richiesta di annullamento consequenziale della pena dell’ergastolo con isolamento diurno.
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