Scapicollandomi con il timore di arrivare in ritardo, alla fine sono l’unica senza divisa ad entrare in quell’aula bunker, sono le 9, fuori mi accolgono due blindati ed un indefinibile numero di forze dell’ordine. All’ingresso dell’aula gli agenti parlano tra loro e scherzano, ma quando mi avvicino mi squadrano fino a quando qualcuno avvisa loro che “la signora è a posto”. Lo prendo per un complimento, in ogni caso ne approfitto per entrare senza le solite perquisizioni di rito. Scopro solo più tardi che l’udienza era stata fissata per le 9:30. Poco dopo iniziano ad arrivare altri volti familiari, gli avvocati del legal team, altri amici NO TAV. L’atmosfera si scalda.
Alcuni imputati revocano la difesa dello Stato che devasta il Clarea ed il sociale.
Alle 9:30 l’appello, al termine del quale Maurizio Ferrari, imputato per i fatti del 3 luglio, chiede di poter fare una dichiarazione, richiesta che viene respinta dal Presidente ma ripetuta con ostinazione da Maurizio che chiede la revoca dell’avvocato assegnatogli al momento dell’arresto e mette in chiaro che “anche quando verrà nominato un altro avvocato” non verrà da lui riconosciuto, perché “facenti parte dello Stato, quello Stato che devasta il Clarea e che devasta il sociale”.
Brusio tra gli avvocati, mentre un altro imputato, Fernandez prende la parola: “Non voglio far parte di questo teatrino giudiziario”, seguito da Marta “Anch’io revoco l’avvocato perché non intendo assolutamente difendermi o essere difesa, qualsiasi avvocato voi prendiate non mi rappresenterà, non voglio legittimare questo processo, per me le lotte non sono qua dentro, sono fuori e io sarò sempre fuori a lottare contro il TAV!”. Ah, le donne. Hanno sempre una marcia in più!
Dichiarazione di Marta Bifani a cui si associano gli imputati Fernandez e Ferrari
per contrastare il sistema tecno-industriale che ci subordina al suo potere e modifica irreversibilmente le nostre vite.
Non intendo legittimare questo processo che vuole solo sanzionare la lotta cosi da paralizzarla e distruggerla. Questo processo non vuole sancire la verità ma il vostro potere. La lotta No Tav non si riduce a leggi, la realtà non è qui in quest’aula, la lotta no tav non si nutre di invenzioni coercitive come le vostre leggi.
Sono e sarò in valle per fermare il tav come fanno molte altre persone in Val di Susa che rifiutano con determinazione e con ogni mezzo necessario il tav, i vostri giudizi e le vostre leggi.>>
E già immagino i titoli dei quotidiani che evidenzieranno come “l’ala dura” scelga la “linea dura”.
Segue una lunga pausa, gli avvocati spiegano che a questo punto i giudici sono tenuti a cercare un avvocato d’ufficio tra quelli disponibili e convocarlo in aula, aspettandone l’arrivo per riprendere l’udienza.
Alle 11:15 si riprende, con le osservazioni sulle ammissioni dei testimoni, ma il neo-nominato avvocato chiede di sapere quali sono i suoi assistiti e chiede tempo per poter analizzare gli atti, gli vengono concessi 10 giorni e fino a quel momento continueranno ad esercitare i loro mandati gli avvocati revocati, ai sensi dell’art. 107 comma 3,4.
Alcuni avvocati della difesa depositano CD/DVD contenenti dei video, i cui elenchi sono già stati depositati in cancelleria, viene inoltre depositata documentazione medica dall’avv. Ronfani (parte civile).
Sui banchi dell’accusa oggi c’è una novità, per la prima volta assente Ferrando, presenti i PM Andrea Padalino e Antonio Rinaudo, a quanto pare da qualche settimana fanno parte del pool NO TAV (o meglio, ANTI-NO-TAV) della Procura.
Sulla questione dell’auto-difesa Novaro solleva il problema di “legittimità costituzionale della norma che impedisce di fatto l’auto-difesa dell’imputato”, citando anche la normativa della Comunità Europea. Il PM Rinaudo replica: “Nessun clamore, la dichiarazione ci lascia del tutto indifferenti, che l’Avv.Novaro si trovi nella condizione di sollevare la questione relativamente alla possibilità dell’autodifesa, vorrei ricordare che la problematica è stata affrontata e risolta, in quanto la normativa della Comunità Europea è vero che prevede la possibilità dell’autodifesa ma secondo una scansione prevista non solo da un punto di vista temporale ma anche oggettivo, intendo che la Corte Costituzionale ha detto che sicuramente nell’ambito del nostro ordinamento non è fattibile che possa venire meno la difesa tecnica e l’autodifesa si può esercitare in ogni fase attraverso le dichiarazioni spontanee e le dichiarazioni che possono essere fatte in qualsiasi momento, ma senza pregiudicare la difesa tecnica”
La Procura circoscrive le testimonianze allo “stretto indispensabile”
Si entra nel merito, con l’intervento del PM Quaglino che evidenzia la scelta della Procura di chiedere al tribunale di “limitare le prove richieste a quelle strettamente necessarie a fare emergere la responsabilità individuale (o la non responsabilità, dal punto di vista della difesa) dei fatti contestati”, una sorta di confine entro il quale circoscrivere le testimonianze ai soli reati contestati per non trasformare il processo “in un dibattito sull’utilità o meno dell’opera TAV che, per quanto riguarda la Procura, è un fatto accidentale rispetto ai fatti contestati”.
L’udienza di oggi ruota tutta intorno a questo punto, al tentativo da parte della Procura di ridurre le “corposissime liste testi” presentate dalle difese. Si vorrebbero quindi escludere la testimonianze che riguardano, ad esempio, l’uso dei lacrimogeni (“c’è una circolare sull’argomento”), evitare di sentire i medici del pronto soccorso che hanno stilato i certificati alle persone offese negli scontri del 27 giugno e del 3 luglio perché “visto il tempo trascorso si ritiene non vi sia altro da aggiungere rispetto a quanto già riportato sui documenti”. La Procura si oppone anche alla scelta di chiamare a testimoniare i Ministri, in quanto la discussione sull’opera non è oggetto del procedimento in corso, e si ritengono altrettanto inutili le deposizioni di Revelli, Cremaschi, Ferrero, Mattei, Bertola, Curto. “Inopportune anche le testimonianze di Romano Prodi, Antonio di Pietro, Bersani, etc, perché l’opportunità e la necessità dell’opera esulano dall’oggetto del processo”, poiché i capi d’imputazione sono violenze, minacce aggravate e lesioni a pubblico ufficiale e questo dev’essere il tema del procedimento. Si chiede quindi l’esclusione di Tartaglia, Cicconi, Cavargna ed altri esperti. come Marco Ponti, perché per la Procura di Torino “sono irrilevanti la legittimità e la sostenibilità dell’opera TAV ed il suo presunto danno economico”.
Credo di aver trascritto le parole esatte usate dal PM Quaglino, rileggiamole, perché sentire la voce della Procura affermare che “la legittimità è irrilevante” e farlo in un’aula bunker nella quale si sta svolgendo un processo è davvero paradossale.
Opposizione anche per l’assunzione come testimone del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore e del ministro dei trasporti pro tempore perché sono “irrilevanti l’origine, lo sviluppo e l’approvazione della linea ad alta velocità Torino-Lione”. E, qualora venisse ammessa la testimonianza della presidenza di allora, la Procura chiede che vengano sentiti a prova contraria anche l’attuale ministro delle infrastrutture ed il presidente della Regione Piemonte.
La difesa: “Farà una differenza capire perché lancio una pietra e in che contesto la lancio?”
La parola passa agli avvocati della difesa. La Macchia evidenzia il valore dela testimonianza di Prodi, Di Pietro, Bersani, ritenendole fondamentali per dimostrare il presupposto di illegittimità dell’opera, a suo tempo esclusa dalla legge obiettivo, cosa che avrebbe richiesto un ritorno alla normativa sugli appalti, e ripercorre l’anomalo iter che assume rilevanza anche ai fini dell’atteggiamento dei manifestanti che si sono opposti ad opere “non legittimamente messe in atto”.
Anche l’Avv. Novaro fa notare l’importanza del comprendere il contesto nel quale “si lancia la pietra”. Novaro aveva indicato il Questore di Torino, purtroppo deceduto, ed il prefetto Di Pace, sul dispositivo di ordine pubblico per quella manifestazione del 3 luglio: “ c’è un corteo che sfila e che viene gasato da 4mila lacrimogeni, si tratta di capire se quel dispositivo era stato preventivamente deciso e quali erano le regole d’ingaggio, come si fa a dire che non dobbiamo confrontarci sulle regole d’ingaggio? Io avrò il diritto di reagire? Vogliamo capire perché li abbiamo gasati e chi l’ha deciso oppure è vicenda che non v’interessa? Mi pare evidente che il Dott. Di Pace dovrà venire a riferirci qual era il dispositivo di sicurezza messo in campo. Ovviamente servirebbero anche altri elementi, ordini di servizio, la presenza degli operanti, tutta documentazione che la polizia ha ritenuto di non farci avere, di non farci riconoscere. E’ quel dispositivo di ordine pubblico che va indagato per capire se ci sono atti arbitrari, perché qualcuno potrebbe aver violato le indicazioni, senza di questo saremmo di fronte ad un fatto di tifoserie contrapposte, questo è lo scenario che vi sta veicolando la procura… Farà una differenza capire perché lancio una pietra e in che contesto la lancio? “
L’Avv. Pellegrini cita il famoso processo a Danilo Dolci, difeso con grande passione da Piero Calamandrei, per sottolineare quanto sia importante che la difesa possa dimostrare se i comportamenti in essere siano legittimi o illegittimi, come avvenne per Danilo Dolci la cui colpa fu quella di aver reagito ad un atto illegittimo, quindi di aver combattuto per la protezione della legge, paradossalmente contro chi la legge non la voleva far rispettare, rimarcando quindi il diritto alla prova nel processo penale.
Anche l’Avv. Melano insiste sull’accettazione delle testimonianze di Revelli, Vattimo, Mattei, Cremaschi e Ferrero, ricordando le parole dell’illustre magistrato di Cassazione, Dott. Pepino: “se c’è da valutare i fatti è necessario collocarli nel contesto in cui avvengono”, ovvero “nella complessità di giornate convulse, con una grande mobilitazione il cui fine non era aggredire le forze di polizia ma ostacolare la realizzazione di un cantiere il cui fine era ritenuto illegittimo.”
L’Avv. Ghia fa notare che nell’ordinanza di sgombero del 27 giugno si evince come motivazione “l’urgenza per impegni internazionali”, ed è per verificare tale urgenza che è stata richiesta la testimonianza delMinistro Maroni, così come quella del Prefetto Di Pace che ha predisposto l’ordinanza di sgombero di un terreno che era legittimamente stato concesso per occupazione temporanea ai manifestanti fino al 4 luglio.
L’Avv. Bongiovanni aggiunge un dato interessante quanto inquietante. Mercoledì 5 giugno il sottosegretario del Governo, Rocco Ghirlanda, in sede di espressione di voto favorevole rispetto a 3 mozioni Pro TAV ha accolto in maniera significativa, come risulterebbe dai resoconti stenografici, la considerazione che “non esiste alcun impegno nei confronti dell’Europa alla realizzazione del TAV Torino-Lione”. Una tale affermazione andrebbe a screditare quei fatti notori che leggiamo solitamente sulla stampa, perché di fatto non esiste nessun impegno nei confronti dell’UE alla realizzazione di questa linea con caratteristiche di ALTA VELOCITA’, venendo meno quindi quel presupposto citato dal collega Ghia a fondamento dell’ordinanza per lo sgombero, perché parrebbe non sostenibile “l’urgenza dell’avvio del cantiere in ragione degli impegni internazionali assunti”, dunque non c’era alcuna legittimazione ad emettere l’ordinanza di sgombero. Secondo Bongiovanni ci sarebbe stata, quindi, una sorta di “continua provocazione”!
L’Avvocato Vitale si sofferma sul punto relativo all’uso di gas lacrimogeni. I PM chiedono di eliminare le consulenze e le testimonianze inerenti l’argomento, ma l’avvocato afferma che c’è stato un uso massiccio di artifizi lacrimogeni che hanno colpito manifestanti totalmente inermi che non stavano commettendo nessun reato, quindi “è importante capire come siano stati utilizzati, ma anche che effetti possano avere questi gas su chi viene colpito, tanto più che tra gli imputati ci sono persone ree di indossare occhialini o una maschera antigas, non per travisarsi, ma per proteggersi”.
Il Mistero dei DVD….last minute!
Da più avvocati della difesa è stato sollevato l’anomalo caso di 50 DVD dei quali le difese vengono informati tardivamente, all’udienza dibattimentale del 21 novembre 2012, senza poter visionare il materiale e dopo aver già fatto la scelta di andare quasi tutti a dibattimento. Secondo l’Avvocato Novaro si tratta di un risvolto in chiave di tutela delle garanzie sul piano di operare in chiave difensiva, non è stato consentito di operare non avendo in mano gli atti perché la DIGOS avrebbe deciso di omettere il deposito di quei 50 DVD, lasciando la difesa a pochi giorni dal dibattimento, nell’impossibilità di prendere visione di questo materiale. Si tratterebbe di 34 DVD del 3 luglio 2011 e 16 DVD del 27 giugno 2011, con annotazione Digos del 30 ottobre 2012, notificata il 12 novembre 2012, materiale tuttavia individuabile, almeno in parte, in un insieme di annotazioni della polizia scientifica datate novembre 2011. Sembrerebbe, quindi, che il materiale sia stato reso disponibile alla Digos il 24 novembre 2011, ma sia giunto alla difesa solo a metà novembre del 2012, in pieno dibattimento.
Il PM Padalino risponde a Novaro sostenendo che durante l’udienza preliminare del 19 luglio 2012 fu proprio l’avvocato Novaro ad insistere per la produzione agli atti degli originali dei filmati che evidentemente non c’erano, nella versione integrale e proprio “per venire incontro alle esigenze difensive la Procura ha delegato la DIGOS ad acquisire questi video che il 30 ottobre vengono messi a disposizione perché non erano disponibili prima del 19 luglio”. Brusio dal lato legal team NO TAV, la risposta evidentemente non soddisfa la difesa!
La prossima udienza è prevista il 21 giugno, alle 9:30, ancora in Aula Bunker, pronti a conoscere l’esito delle osservazioni sulle liste testimoni e ad ascoltare i primi quattro testimoni della Procura.
Simonetta Zandiri