Meno carcere, più domiciliari: ecco le novità della nuova legge.

FOTO REPERTORIO DI CARCERI PER VOTO SU INDULTORoma – Arresti domiciliari, depenalizzazione dell’immigrazione clandestina (e di molti altri reati), messa alla prova: sono questi i tre pilastri su cui si fonda la riforma del sistema sanzionatorio approvata oggi in via definitiva dalla Camera con il no della Lega, di M5S e di Fdi. Non tutte le norme, però, saranno immediatamente applicabili: all’attuazione della depenalizzazione e dei domiciliari dovrà infatti provvedere il governo attraverso appositi decreti legislativi.

Domiciliari come pena principale. La nuova legge punta a decongestionare le carceri prevedendo, per i reati di lieve entità, la reclusione presso l’abitazione o presso un luogo di cura, assistenza o accoglienza. Secondo la delega, gli arresti domiciliari dovranno diventare la pena principale da applicare in automatico per tutti i delitti per i quali la pena massima non superi i tre anni. Nei casi in cui la pena va da 3 a 5 anni, sarà invece il giudice a decidere,tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del condannato.

Detenzione oraria. La detenzione non carceraria può avere durata continuativa o per singoli giorni della settimana o fasce orarie. Può essere eventualmente prescritto il braccialetto elettronico. Restano in carcere i delinquenti abituali, professionali e chi non ha un domicilio idoneo o si comporta in modo incompatibile (violando ad esempio le prescrizioni). Il giudice dovrà anche tenere conto della tutela della persona offesa.

Lavori di pubblica utilità. Nel caso di reati per cui è prevista la detenzione domiciliare, il giudice può affiancare alla condanna anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità. Per almeno 10 giorni (durata minima), il condannato dovrà prestare attività non retribuita in favore della collettività.

Meno reati. In forza di una delega il governo trasformerà una articolata serie di reati in semplici illeciti amministrativi. La depenalizzazione riguarda tutte le infrazioni attualmente punite con la sola multa o ammenda e altre fattispecie come ad esempio l’omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (solo se non superiori a 10mila euro), gli atti osceni, l’ abuso della credulità popolare, le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive.

Immigrazione clandestina. Non è più un reato. L’arresto viene mantenuto solo per gli immigrati che rientrano in Italia dopo un provvedimento di espulsione.

Fuori dalla depenalizzazione. Non rientrano comunque nella depenalizzazione i reati relativi a edilizia e urbanistica, territorio e paesaggio, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, gioco d’azzardo e scommesse, materia elettorale e finanziamento dei partiti, armi ed esplosivi, proprietà intellettuale e industriale.

Messa alla prova. Da tempo sperimentata con i minori, viene ora estesa agli adulti. Per reati puniti con reclusione fino a 4 anni o pena pecuniaria, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La misura consiste nello svolgimento di lavori di pubblica utilità, con l’affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di recupero. Se l’esito è positivo, il reato si estingue. In caso di trasgressione del programma di trattamento, o se il condannato commette nuovi delitti, scatta però la revoca della misura. Durante il periodo di prova la prescrizione è sospesa.

Contumacia. Viene eliminata del tutto la contumacia. Se l’imputato (dopo un primo tentativo di notifica) è irreperibile, il giudice sospende il processo potendo però acquisire le prove non rinviabili. Alla scadenza di un anno, e per ogni anno successivo, dispone nuove ricerche dell’imputato. Finché dura l’assenza, è comunque sospesa la prescrizione.

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